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La Fiscalità come Alleata

LA CASSAZIONE NON PONE LIMITI QUANTITATIVI AL TFM


Al passo coi tempi

Lavorare nel campo assicurativo oggi vuol dire stare al passo coi tempi...e credetemi questa non è una frase fatta!

Cambiano le tariffe certo, ma cambia soprattutto l’approccio con cui oggi un vero professionista puó relazionarsi con i suoi clienti, privati ed aziende, divenendo per loro un riferimento a 360 gradi per le scelte professionali e di vita.

Calcolo del rischio ovvio (facciamo gli Assicuratori!), ma anche pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria (Partner di vita per l’oggi e per il domani!), traduzione delle novità normative (vedi il bonus 110%) e soprattutto sempre di più consulenza sulle tematiche FISCALI:

si, perchè a volte la scure delle tasse e di un carico fiscale elevato, possono ribaltarsi e portare ad un grosso risparmio di imposte...ma solo a patto di conoscere bene la materia!

 

Parlando con tanti imprenditori e confrontandosi con tante aziende, emerge infatti molto spesso le mancanza di una “CULTURA DEL RISPARMIO FISCALE”, e che vista la nota complessità dei meccanismi tributari italiani, spesso si tende a non approfondire le diverse possibilità di azioni positive e lecite che consentirebbero di ridurre il carico fiscale.


La Quantificazione

A tal proposito con una recente sentenza, la Cassazione rende più agevole l’utilizzo del TFM (trattamento di fine mandato) per la remunerazione dell’amministratore: nella sentenza n. 24848 del 6 novembre 2020 viene infatti stabilito che l’importo accantonato non deve essere necessariamente proporzionato al compenso annuo previsto per l’amministratore, ma di fatto essere determinato facendo riferimento a parametri di mera ragionevolezza.


Il trattamento di fine mandato (o più brevemente Tfm) è una forma di remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso ordinariamente erogato agli amministratori: tale ulteriore remunerazione verrà erogata al momento in cui l’amministratore cesserà il proprio mandato.

Malgrado vi assomigli sotto il profilo logico, il TFM differisce significativamente dal TFR: mentre l’erogazione differita a favore dei dipendenti è puntualmente regolamentata dal codice civile nell’articolo 2120, quella a favore dell’amministratore viene regolata dalla volontà delle parti (società e amministratore stesso) senza che vi sia una norma a stabilirne l’importo.

Attraverso la sentenza n. 24848 del 6 novembre scorso, la Cassazione si è occupata della deducibilità delle quote di accantonamento al trattamento di fine mandato degli amministratori, confermando che non esiste una norma che obblighi le società a dedurre le predette quote nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti.

Pare quindi accantonata la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate secondo cui sarebbe preclusa la deducibilità delle quote di accantonamento al Tfm per importi superiori al compenso annuo degli amministratori diviso per 13,5; secondo il pensiero dell’Amministrazione finanziaria, il Tfm si sarebbe potuto dedurre nel limite previsto dall’articolo 2120, cod. civ. per il Tfr spettante ai lavoratori dipendenti.

Ciò posto, malgrado come detto non vi siano limitazioni specifiche, è opportuno che l’ammontare del Tfm sia determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa mediante delibera assembleare dei soci, con alla base un ragionamento di semplice buon senso nella scelta dell’importo.


Le Regole

Sotto il profilo della tassazione, occorre tenere in considerazione che:

  • in capo all’amministratore, l’indennità di fine mandato (come il compenso periodico) costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente con conseguente tassazione in base al criterio di cassa, e quindi solamente al momento dell’effettiva percezione; tale compenso differito può beneficiare (solitamente tale soluzione è più conveniente) della possibilità, in alternativa alla tassazione ordinaria, di applicare la tassazione sostitutiva in base all’articolo 17, comma 1, lettera c), Tuir nel momento in cui esso sia previsto da atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto (ad esempio delibera inviata via Pec).

  • in capo alla società, per la deducibilità ai fini Ires degli accantonamenti per la quota di Tfm di competenza di ciascun esercizio, trova applicazione l’articolo 105, comma 4, Tuir, che consente la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), Tuir (tra le quali vi è, appunto, il Tfm).


Nella risoluzione n. 124/E/2017 l’Agenzia ribadisce una posizione già espressa nel passato (si tratta della risoluzione n. 211/E/2008), secondo cui anche per ammettere la deducibilità del componente per competenza vi è la necessità che esso risulti da un atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto; tale posizione è stata più volte confermata anche dalla Cassazione.

In caso contrario, non sarà possibile dedurre l’accantonamento per competenza, ma la deduzione del relativo costo avverrà nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima.




Sono Qui x Te Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare a proposito di molte altre soluzioni che consentano di “regalare meno soldi all’erario” sfruttando il platfond fiscale in possesso di privati ed aziende (tfr, fondi pensione, k-man, detraibilità e deducibilità...), ma forse la cosa migliore da fare è ricordare a tutti lo slogan che quest’anno noi di Generali Sirmione abbiamo deciso di usare con i clienti:

“Sono Quì x Te” ! E allora da buoni PARTNER DI VITA vi aspettiamo, per starvi accanto e potervi consigliare in ogni vostra esigenza assicurativa, finanziaria e fiscale!


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